Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1997, n. 132, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esonerati dall'esame coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già completato il periodo di tirocinio e sono in possesso dei requisiti per sostenere l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, a condizione che si iscrivano al relativo albo professionale, anche se tale iscrizione avvenga dopo la data di entrata in vigore della presente legge».